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GIURISPRUDENZA
- TAR - DIRITTO SPORTIVO
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In
questa sezione una rassegna di giurisprudenza inerente
al Diritto dello Sport.
Con la presente si intende fornire un servizio di consulenza
per gli appassionati, i professionisti ed i legali che abbracciano
la materia.
Qualora si intendesse segnalare una sentenza, una
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ILLECITO
SPORTIVO E DOPING - GIURISPRUDENZA
Illecito Sportivo
- T.A.R. Lazio, sez. III ter, 19.3.2008 n. 2472
“Con l’ultima articolata censura, sempre del secondo
motivo di ricorso, il sig. M. deduce che la decisione della
C.A.F. è viziata da palese contraddizione, atteso che gli
si imputa di aver alterato la classifica senza alterare
il
risultato di singole partite. Ove si fosse correttamente
proceduto, al più il ricorrente avrebbe potuto essere
sanzionato per la minore violazione prevista dall’art.
1 del Codice di Giustizia Sportiva (id est, violazione di
doveri di lealtà sportiva) e non per quella prevista
dall’art. 6 (id est, illecito sportivo).
Anche questa censura non è suscettibile di positiva valutazione.
Risulta infatti palese, da una corretta lettura dell’art.
6,
comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che ciò che si
è inteso qualificare come “illecito sportivo” e
severamente sanzionare non è soltanto l’avvenuta
alterazione, con mezzi fraudolenti, del risultato di
una determinata partita ma, a monte e innanzitutto,
la creazione di una struttura sapientemente articolata
e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali
della Federazione e della classe arbitrale, la cui funzione
non è certamente quella di assicurare ad una determinata
società, all’interno del “sistema calcio”, un’immagine di
strapotere sul piano organizzativo e funzionale, ma di
ingenerare a suo favore una situazione di sudditanza
psicologica da parte sia degli arbitri, condizionandone
l’operato a mezzo dello strumento delle designazioni affidate
a persone facenti parte della struttura sopra citata, che
delle altre società, boicottandole non solo sul piano
strettamente competitivo ma anche sul quello del mercato
delle acquisizioni, e al tempo stesso di assicurare alla
società protetta la consapevolezza che in caso di bisogno
non mancheranno tempestivi interventi idonei a fronteggiare
con idonee misure eventuali situazioni di pericolo.
Situazione questa agevolmente realizzabile con il concorso
di un arbitro compiacente e disponibile a non vedere
all’occorrenza falli compiuti sul campo da giocatori della
società protetta e a intervenire con severità su quelli,
esistenti o no, imputati ai giocatori della squadra
avversaria.
In sostanza ciò che appare decisivo, dal punto di vista
strutturale, è la circostanza che l’illecito sportivo di
cui
all’art. 6, I e II comma, del C.G.S. si configura come
illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata,
concretandosi nel compimento, con qualsiasi mezzo, di atti
funzionalmente preordinati ad alterare lo svolgimento o
il
risultato di una gara ovvero ad assicurare un vantaggio
che poi si rifletterà nella classifica.
Non rileva, quindi, al limite, che l’arbitraggio sia stato
effettivamente parziale, ma piuttosto l’idoneità degli atti
compiuti a conseguire il risultato lesivo, ovvero la messa
in pericolo del bene protetto."
Fonte : IlNuovoDirittoSportivo
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