DIRITTOSPORT.COM LOGO
.
.
Normativa
Giurisprudenza
Cenni Storici al Diritto
Tutela Sportiva
Le Società Sportive
Tutela Sanitaria Sportiva
Bibliografia Diritto Sport
Il CONI


Studio Legale Maggesi

GIURISPRUDENZA - CASSAZIONE - DIRITTO SPORTIVO
In questa sezione una rassegna di giurisprudenza inerente
al Diritto dello Sport.
Con la presente si intende fornire un servizio di consulenza
per gli appassionati, i professionisti ed i legali che abbracciano
la materia.
Qualora si intendesse segnalare una sentenza, una
pubblicazione o materiale utile al presente sito è possibile
inviare il tutto alla mail ; info@dirittosport.com



ILLECITO SPORTIVO E DOPING - GIURISPRUDENZA

Illecito Sportivo

- Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2007, imp. G.

Commette il reato di frode sportiva (art. 1, 1° comma, legge n. 401 del 1989)
anche l’atleta che abbia consapevolmente e volutamente accettato di
compiere “altri atti fraudolenti” diversi da quelli dettagliatamente indicati
nella prima parte della stessa disposizione (ad esempio, accettando la
somministrazione di sostanze dopanti per esaltare le proprie doti atletiche)
al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione sportiva.
Tra gli “altri atti fraudolenti” che integrano, ai sensi dell’art. 1, 1° comma,
legge n. 401 del 1989, il reato di frode sportiva, non rientrano le mere
violazioni delle regole del gioco, che sono sanzionabili unicamente
dall’ordinamento sportivo, potendo la condotta assumere rilievo penale
soltanto ove contenga un quid pluris, ovvero un artifizio o raggiro che
modifichi fraudolentemente la realtà, alterando il corretto e leale risultato
della competizione sportiva. L’art. 1, 1° comma, legge 13.12.1989 n. 401,
che tutela la genuinità del risultato delle competizioni sportive da essa
disciplinate, nel rispetto dell’alea che alle predette competizioni è correlata,
è norma a più fattispecie che incrimina due distinte condotte, consistenti la
prima in una forma di corruzione in ambito sportivo e la seconda in una
generica frode, entrambe a dolo specifico, consistente nel fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto
svolgimento della competizione. Tra l’art. 1, 1° comma, ultima parte, legge
n. 410 del 1989 (che prevede e punisce il reato di frode sportiva
“generica”), e l’art. 9 legge n. 376 del 2000 (che prevede e punisce il
reato di doping) non sussiste continuità normativa, in difetto della
necessaria coincidenza strutturale, essendo diverse le condotte
disciplinate (la frode sportiva “generica” è reato a forma libera, l’altra
fattispecie è a forma vincolata), il bene giuridico protetto (nel primo
caso, la correttezza e la lealtà dello svolgimento delle competizioni
sportive disciplinate dall’art. 1 legge n. 401 del 1989, nell’altro la lotta
al doping, a tutela delle persone che praticano lo sport) e l’ambito di
applicazione (la legge n. 376 del 2000 è in parte più ampia, riguardando
tutte le competizioni sportive, e non soltanto quelle del Coni, ed in
parte meno ampia, punendo esclusivamente la somministrazione,
l’assunzione ecc. di sostanze dopanti); ne consegue che i fatti commessi
prima dell’entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, concernenti
somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal d.m.
15.10.2002 (che ha ripartito in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego
è considerato doping) - oggi punibili ai sensi dell’art. 9 legge n. 376 del
2000 - rimangono punibili ai sensi dell’art. 1 legge n. 401 del 1989, quale
legge più favorevole; al contrario, la somministrazione di sostanze non
ricomprese nell’elenco ministeriale resta punibile ai sensi dell’art. 1,
1° comma, legge n. 401 del 1989, che non è stato implicitamente
abrogato dalla norma sopravvenuta. Non sussiste rapporto di specialità,
ai sensi dell’art. 9 legge n. 689 del 1981, tra l’illecito amministrativo di
somministrazione ed assunzione di sostanze dopanti, sanzionato dagli
art. 3 e 4 legge n. 1099 del 1971, ed il reato di frode sportiva, previsto e
punito dall’art. 1 legge n. 401 del 1989, per la disomogeneità dei beni
giuridici tutelati, essendo quest’ultima disposizione posta a tutela del
leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, le altre a tutela
della salute dei partecipanti. La somministrazione ad atleti, da parte di
terzi, di sostanze vietate destinate a menomarne oppure a migliorarne
artificiosamente le prestazioni e, per l’effetto, il rendimento agonistico,
rientra tra gli “altri atti fraudolenti” previsti dall’art. 1, 1° comma, legge
n. 401 del 1989, ed integra il reato di frode sportiva, se animata dal fine
di alterare la genuinità del risultato di una delle competizioni sportive
tutelate dalla norma (nella specie è stato ritenuto integrato il reato dalla
condotta di soggetti terzi che avevano reiteratamente somministrato a
più calciatori di una società di calcio sia farmaci non vietati, ma con modalità
off label, ovvero al di fuori dal contesto organizzativo individuato dal
ministero della salute ed in forme non consentite, sia farmaci vietati
appartenenti alla categoria dei corticosteroidi).
(Su questo punto, in senso contrario, App. Torino 9.3.2006, in Rass. dir. farmaceutico, 2006, 1297).


Fonte : IlNuovoDirittoSportivo



News dal Portale
Per visualizzare tutte le ultime attività e
collaborazioni è possibile accedere
alla Sezione Attività e Partnership

... Sezione In Continuo Aggiornamento...

Ricerca Diritto Online
Consigli e Spot

Spot e Sponsor Diritto Sport
©DirittoSport.com - P.Iva : 07029931008
Tag e Metatag : Normative Diritto dello Sport - Giurisprudenza Diritto Sportivo - Avvocato Sportivo- Storia del Diritto Sportivo - Norme
Arbitrato Sportivo - Come istaurare un Arbitrato Sportivo - Regolamenti Diritto dello Sport - Giurisprudenza Diritto Sport - Giurisprudenza
Giurisprudenza Sport - Atti Diritto Sportivo - Studio Legale Diritto dello Sport - Avvocati diritto Sportivo Online - Illecito Sportivo
Studio e Realizzazione - Studio Legale Diritto Sportivo- Contatti - Privacy Policy - Disclaimer - WebMail - Condizioni Generali - Staff