Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre
2003
(*)
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
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Art.
1.
Principi generali
1. La
Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento
sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento
sportivo
internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I
rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento
della Repubblica
sono regolati in base al principio di autonomia, salvi
i casi di
rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica
di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Art.
2.
Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In
applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata
all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni
aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari,
organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale
e
delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto
svolgimento
delle attivita' sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e
l'irrogazione
ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) (lettera soppressa);
d) (lettera soppressa).
2. Nelle
materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni,
gli affiliati
ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni
degli statuti e
regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e
delle Federazioni
sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo
23 luglio 1999,
n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
2-bis. Ai
fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare
l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento
delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse
e dai
concorsi pronostici connessi al campionato italiano di
calcio le societa'
calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo
1981, n. 91,
che siano controllate, anche per interposta persona, da
una persona
fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo
in
altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente
comma, il
controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359,
commi
primo e secondo, del codice civile.
Art.
3.
Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti
i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione
del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa',
associazioni e atleti, ogni altra controversia avente
ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano
o delle Federazioni sportive non riservata agli organi
di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo
2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente
stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli
statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale
italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo
2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui
all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La
competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche
per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni
di competenza di cui al presente comma sono rilevabili
d'ufficio.
3. Davanti
al giudice amministrativo il giudizio e' definito con
sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano
i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa
legge.
4. Le
norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi
in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate
da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui
al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica
o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale
del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata
puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro
il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla
meta'. 5. (comma soppresso).
Art.
4.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.