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LEGGE 17 OTTOBRE 2003, Numero 280


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
____________________________________

Art. 1.
Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento
sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo
internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica
sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di
rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Art. 2.
Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e
delle sue articolazioni al fine di garantire
il corretto svolgimento
delle attivita' sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione
ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) (lettera soppressa);
d) (lettera soppressa).
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati
ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e
regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni
sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999,
n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare
l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento
delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai
concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa'
calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91,
che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona
fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in
altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il
controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.

Art. 3.
Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'. 5. (comma soppresso).

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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