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NORME IN MATERIA di RAPPORTI TRA SOCIETA'
E SPORTIVI PROFESSIONISTI
Home Page > Normative Diritto Sportivo > L. 91/1981
LEGGE n. 91 del 1981


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Nella presente Sezione si riassume
l' ART. 4 della Legge n. 91 del 1981 in
Materia di Rapporti tra Società
e Sportivi Professionisti


[ Recita ]

ARTICOLO 4 L. 91/1981
DISCIPLINA del LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO


Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (2). Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230 (2). L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.


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