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Nella
presente Sezione si riassume
l' ART. 4 della Legge n. 91 del 1981 in
Materia di Rapporti tra Società
e Sportivi Professionisti
[ Recita ]
ARTICOLO 4 L. 91/1981
DISCIPLINA del LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO
Il
rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce
mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un
contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo
sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive,
secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo
stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale
e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società
ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione
sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole
contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto
da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale
dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo
dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e
delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli
scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere
prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie
concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la
società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio
arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina
degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri
e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere
clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della
libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo
alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la
costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle
società e degli sportivi per la corresponsione della indennità
di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma
dell'articolo 2123 del codice civile. Ai contratti di
cui al presente articolo non si applicano le norme contenute
negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (2), e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604 (2). Ai contratti di
lavoro a termine non si applicano le norme della legge
18 aprile 1962, n. 230 (2). L'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (2), non si applica alle sanzioni
disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.
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