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Art.
1. 1
Premessa
Il
presente regolamento disciplina, in conformità alle regole
emanate
in materia dalla Federation Internationale de Football
Association
(FIFA), che qui si intendono richiamate, l’attività degli
agenti di
calciatori (d’ora innanzi denominati “Agenti”) in possesso
di una
licenza ( la “Licenza”) rilasciata dalla Federazione Italiana
Giuoco
Calcio (“FIGC”) o da altra federazione nazionale ed operanti
in ambito
nazionale ed internazionale.
Art.
1. 2.
Gli
Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo
associativo nei
confronti della FIGC o di società di calcio affiliate
alla FIGC, non
potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della
FIGC.
Art.
1. 3.
Gli
Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del
rilascio
della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale
a rispettare il
presente regolamento, le altre norme federali e le norme
emanate dalla
FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare
al controllo,
alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi
federali indicati
nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva
efficacia di
qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.
Art.
2. 1
Con
sede presso la FIGC in Roma è istituita la Commissione
degli
Agenti di calciatori (nel prosieguo “Commissione Agenti”),
la quale
tiene il registro delle persone fisiche titolari di Licenza
che svolgono
attività di Agente e ne cura la pubblicazione La Commissione
Agenti
svolge le attività indicate nel presente regolamento.
Art.
3.1
L’Agente,
in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli
in conformità
al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra
un calciatore
professionista ed una società di calcio professionistica,
fatto salvo
quanto previsto dall’art. 23, in vista della stipula di
un contratto di
prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione
del
trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore
nell’ambito
di una Federazione o da una Federazione a un’altra.
Art.
3.2
L’Agente
cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l’incarico
secondo le modalità indicate nel presente regolamento,
prestando
opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative
dirette alla
stipula del contratto, assistendolo nell’attività diretta
alla definizione,
alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del
contratto di
prestazione sportiva.
Art.
3.3
L’Agente
svolge attività di assistenza a favore di società di calcio
che
gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate
nel presente
regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione
o la cessione
di contratti di calciatori.
Art.
3.4
L’Agente
deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza,
secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento.
Art.
3.5
L’Agente
assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto
il
periodo della sua durata, curando, altresì, le trattative
per eventuali
rinnovi di contratto.
Art.
4.1
L’Agente
che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare
e tutelare gli interessi dei propri assistiti, che possono
essere
soltanto calciatori o società.
Art.
4.2
L’attività
di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche
che abbiano ottenuto la Licenza. L’Agente ha tuttavia
la facoltà di
organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo
ad
una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica
vigente,
i diritti economici derivanti dagli incarichi , a condizione
che:
a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore
all’atto del
conferimento; b) l’attività dei dipendenti sia
limitata a funzioni
amministrative; c) la società abbia come oggetto
sociale esclusivo
l’attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali
attività
connesse e strumentali e che l’Agente non sia socio di
altre
società con analogo oggetto sociale; d) il numero
degli agenti
soci non sia superiore a cinque; e) la maggioranza
assoluta del
capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci agenti;
f) nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio,
di parentela o
di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci
o con soggetti
comunque aventi un’influenza rilevante su società di calcio
italiane
o estere; g) nessuno dei soci sia una persona giuridica;
h) i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano
i requisiti
richiesti per il rilascio della Licenza, con l’eccezione
del superamento
della prova di idoneità, e comunque non versino in una
delle
situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli
Agenti dal
presente regolamento; i) la rappresentanza legale
della
società sia attribuita ad un Agente socio. .
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