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NORME - REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI
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REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI


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Art. 1. 1
Premessa
Il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate
in materia dalla Federation Internationale de Football Association
(FIFA), che qui si intendono richiamate, l’attività degli agenti di
calciatori (d’ora innanzi denominati “Agenti”) in possesso di una
licenza ( la “Licenza”) rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco
Calcio (“FIGC”) o da altra federazione nazionale ed operanti in ambito
nazionale ed internazionale.
Art. 1. 2.
Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei
confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non
potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC.
Art. 1. 3.
Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio
della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il
presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla
FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo,
alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati
nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di
qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.
Art. 2. 1
Con sede presso la FIGC in Roma è istituita la Commissione degli
Agenti di calciatori (nel prosieguo “Commissione Agenti”), la quale
tiene il registro delle persone fisiche titolari di Licenza che svolgono
attività di Agente e ne cura la pubblicazione La Commissione Agenti
svolge le attività indicate nel presente regolamento.
Art. 3.1
L’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità
al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore
professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 23, in vista della stipula di un contratto di
prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del
trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito
di una Federazione o da una Federazione a un’altra.
Art. 3.2
L’Agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l’incarico
secondo le modalità indicate nel presente regolamento, prestando
opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla
stipula del contratto, assistendolo nell’attività diretta alla definizione,
alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di
prestazione sportiva.
Art. 3.3
L’Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che
gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente
regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione
di contratti di calciatori.
Art. 3.4
L’Agente deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza,
secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento.
Art. 3.5
L’Agente assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il
periodo della sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali
rinnovi di contratto.

Art. 4.1
L’Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare
e tutelare gli interessi dei propri assistiti, che possono essere
soltanto calciatori o società.

Art. 4.2
L’attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche
che abbiano ottenuto la Licenza. L’Agente ha tuttavia la facoltà di
organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo ad
una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente,
i diritti economici derivanti dagli incarichi , a condizione che:
a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del
conferimento; b) l’attività dei dipendenti sia limitata a funzioni
amministrative; c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo
l’attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività
connesse e strumentali e che l’Agente non sia socio di altre
società con analogo oggetto sociale; d) il numero degli agenti
soci non sia superiore a cinque; e) la maggioranza assoluta del
capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci agenti;
f) nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o
di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti
comunque aventi un’influenza rilevante su società di calcio italiane
o estere; g) nessuno dei soci sia una persona giuridica;
h) i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti
richiesti per il rilascio della Licenza, con l’eccezione del superamento
della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle
situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal
presente regolamento; i) la rappresentanza legale della
società sia attribuita ad un Agente socio. .


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