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Tutela Sanitaria Sportiva

DirittoSport

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA

Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997

Medicina dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive

ART. 1 (Finalità)
1. La Regione Lazio, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla promozione della tutela sanitaria delle attività sportive, alla promozione degli interventi relativi alla medicina dello sport, nonché alla promozione ed alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività motoria e sportiva quale strumento di idoneo sviluppo psicofisico e di miglioramento dello stato della salute.

ART.2 (Attività sportive)
1. Le attività sportive possono essere agonistiche e non agonistiche.
2. Sono attività sportive agonistiche quelle contraddistinte da aspetto competitivo e da prestazioni sportive di elevato livello, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale.
3. Sono attività sportive non agonistiche quelle contraddistinte da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello, praticate nelle forme organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello comunale, provinciale e regionale.

ART. 3 (Destinatari)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a) ai cittadini residenti nella Regione per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;
b) agli alunni che nell'ambito scolastico di ogni livello e grado svolgono attività motoria o sportiva;
c) a coloro che praticano o intendono praticare in forma organizzata attività sportive non agonistiche a carattere motorio formativo o attività fisico-ricreativa;
d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, nonché ai partecipanti ai giochi della gioventù;
e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.

ART.4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nell'ambito della materia regolata dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni:
a) istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 16;
b) nomina con delibera di Giunta ai sensi dell'articolo 13 i componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica e fissa con deliberazione della Giunta regionale le modalità di funzionamento del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 20, comma 4;
c) predispone il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'articolo 9.

ART. 5 (Funzioni delle Aziende UUSSLL)
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) nell'ambito delle disposizioni legislative nazionali e della programmazione sanitaria regionale provvedono:
a) alla tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport;
b) all'istruttoria delle domande presentate dagli specialisti in medicina dello sport per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 16;
c) all'attuazione della vigilanza e del controllo sugli ambulatori e gli studi di medicina dello sport e sulla qualità delle prestazioni.
 
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