|
: Nozioni
: Tesseramento dei minori ed
il caso Pacilli |
Pubblicato da : Francesco Casarola - Giurista Diritto
Sportivo
Data ; 10.06.2011
IL TESSERAMENTO DEL MINORE - IL CASO PACILLI
I GIOVANI - Una delle colonne dello sport ed
in particolare del calcio sono i giovani.
Indubbiamente nel calcio regionale il capitolo giovani è di
massima importanza ma anche
in un contesto nazionale dove le nostre nazionali giovanili
sono in crisi.
Nelle Carte Federali per “giovani” si intendono gli atleti
tra gli 8 e i 15 anni di età., che
possono svolgere attività nelle Leghe o che svolgono attività
esclusiva nel Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica. Questa tipologia di
atleta è vincolato alla società
per la quale è tesserato per la sola durata della stagione
sportiva.
Nel variegato mondo dei giovani vi sono anche “i giovani dilettanti”,
i quali
possono assumere con la società della LND per la quale già
tesserati un vincolo
che avrà durata fino al 25° anno di età. Mentre i calciatori
con la qualifica di “giovani
di serie” sono quelli che compiono 14 anni e sottoscrivono
un vincolo, dopo
l’accoglimento del tesseramento per una società associata
ad una Lega professionistica.
Questi hanno un particolare vincolo con la propria società
fino al 19 anno di età,
questo per permettere alla società di poterlo addestrare e
formare per la prima squadra.
Fin dal 16 anno di età il giovane di serie puo’ essere tesserato
come professionista dalla
propria società con contratto al massimo di durata triennale.
Il giovane di serie può essere
tesserato come professionista già all’età di 16 anni (vedi
sopra sezione “professionista”)
ma il contratto non potrà avere durata superiore a 3 anni.
LA FIRMA NEL TESSERAMENTO DEL MINORE - Una
problematica
non di poca rilevanza è quella che riguarda il tesseramento
dei minori.
Sopratutto per quanto concerne la firma da apporre sul modulo
di tesseramento.
Per questo ti po di problema si prende in esame l'art. 39
c. 2 NOIF disponendo
che “la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta
dal minore e “dall'esercente
la potestà genitoriale”. Per quanto concerne la teoria di
entrambi i genitori questa si
fonda sulla disciplina stabilita dagli articoli 316 e ss,
del Codice Civile,
fatta eccezione solo per alcuni sporadici casi espressamente
previsti in cui l'esercizio
è accordato disgiuntamente. Il tesseramento siccome è un atto
di straordinaria
amministrazione allora si deve leggere l'applicazione dell'art.
39 NOIF letto alla luce
del disposto dell'art. 320 c. 1 Cod Civ., la validità della
domanda di tesseramento
è subordinata alla sottoscrizione di entrambi i genitori salvo
i casi in cui per impossibilità,
provvedimento dell'autorità giudiziaria o altro impedimento.
Di contro un'altra teoria, che
però contrasta con quella sopra definita, ritiene che costituiscano
atti di straordinaria
amministrazione quelli suscettibili di incidere sul patrimonio
del minore o di dar luogo
a rilevanti modifiche dello stesso laddove rientrano nell'ordinaria
amministrazione
quelli diretti alla conservazione dell'integrità di tale patrimonio
e che comunque
comportino margini di rischio modesti. Per queste considerazioni
il tesseramento può
essere posto in essere anche da uno solo dei genitori esercenti
la potestà genitoriale
in quanto non si configurano gli estremi della straordinaria
amministrazione.
GIURISPRUDENZA: CASO PACILLI – Per quanto riguarda
l'argoment
o “Giovani di serie” la giurisprudenza della FIGC ha deliberato
una decisione epocale.
Andando a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art.
33 delle NOIF.
Per il “Caso Pacilli” dobbiamo analizzare il già citato
art. 33 c. 2 NOIF che afferma:
“ I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono
un particolare vincolo,
atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli
all’impiego nei campionati disputati
dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che
ha inizio nell’anno in cui il
calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima
stagione sportiva
del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”,
entro il termine stabilito annualmente
dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto
di addestramento tecnico e
senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”,
ad un’indennità
determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società.
La società per la quale è tesserato il “giovane di serie”
ha il diritto di stipulare con
lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista”
di durata massima triennale.
Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese
di pendenza del tesseramento
quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite
dal Consiglio Federale.”.
Il calciatore Pacilli (tesserato per la Ternana) durante la
fase di preparazione della stagione
sportiva 2006/2007 si allontanava dal ritiro e si accasava
con il Chiasso rifiutando l'offerta
di contratto della Ternana. La Commissione Disciplinare Nazionale
(organo di primo grado)
condannava il calciatore alla sanzione della squalifica di
due mesi ed un ammenda di
1.500,00 Euro per aver violato l'art. 1 c. 1 CGS (principi
di lealtà, probità e correttezza) e
l'art. 33 c. 2 NOIF (stipula del primo contratto). Il calciatore
ricorreva alla Corte di Giustizia
Federale (organo di secondo grado), la quale ha ribaltato
la decisione della CDN andando
a chiarire la lettera dell'articolo contestato. Prima di tutto
definendo il significato dell'articolo:
“E' innegabile che la ratio della norma in esame è quella
di consentire alla società l'utilizzo di una professionalità
che essa stessa ha contribuito a far nascere ed al giovane
calciatore la
possibilità di trovare un primo impiego da professionista
dando così l'avvio alla sua carriera.
” Ma sopratutto la Corte ha fatto emergere la presenza di
due “diritti”: uno per la società di
stipulare il primo contratto mentre per il calciatore il diritto
è quello di ricevere una proposta
di contratto professionista. Saggiamente la stessa CGF ha
affermato che i due diritti
devono convivere e quindi trovano un' armonia con “una libera
organizzazione” dove nessuno
dei due potrà imporsi sull'altro. Cosi' motivando la CGF annullava
la sanzione irrogata al Pacilli.
I giovani tesserati alle volte alla luce di questi sistemi
possono diventare un ricco tesoro.
Articolo di : Francesco Casarola - Giurista Esperto Diritto
Sportivo
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