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Cos'è
il vincolo sportivo e soprattutto cosa intendiamo quando
dai Media
o dal linguaggio comune
si fa cenno a tale termine, ormai divenuto il terrore degli
sportivi e degli atleti non professionistici?
Attualmente in Italia il vincolo sportivo è da ritenersi
applicabile solo
alla categoria degli atleti dilettantistici.
Il vincolo sportivo, nelle società professionistiche, è
stato abolito invece
in quanto ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa, soprattutto
se si
pensa che, la sua efficacia, non si esauriva con lo scadere
del contratto.
A tal proposito la Legge del 23 Marzo 1981 n. 91,
successivamente modificata dalla
legge 18 novembre 1996 n. 586 all' Art. 16 dispone espressamente
l'abolizione del
Vincolo Sportivo, istituto definito come "limitazione
della libertà contrattuale dell'atleta professionista"
L’unica limitazione, che tuttora sussiste, è nel privilegio
della società di poter stipulare il
primo contratto professionistico con i propri atleti del
settore giovanile. [ fonte ; DirittoSportivo
]
Il Diritto degli Atleti, di svolgere in Italia dunque attività
agonistica, seppur
dilettantistica è compromessa proprio dal c.d. Vincolo
Sportivo.
L'atleta è assoggettato ovvero vincolato per un tempo
indeterminato ( con la sottoscrizione del
"cartellino" ) alla Società sportiva c.d.
di appartenenza.
Ed è proprio il cartellino che ne certifica la relazione.
Sicuramente è fuor di dubbio che la firma del "cartellino"
rimane un atto necessario e propedeutico per
poter praticare un'attività sportiva individuale
o di squadra comunque organizzata dalle
federazioni sportive ( FIGC, FIGH, FIP... ), ma i limiti
imposti ovvero che ne scaturiscono in capo all'atleta divengono
molto spesso esageratamente inibitori.
Una volta istaurato il rapporto di vincolo tra Società
Sportiva, regolarmente
riconosciuta da una Federazione Italiana, ed atleta dilettantistico,
sarà il primo l'unico soggetto in
grado di porre in essere la facoltà,
la volontà ovvero il diritto di scegliere o concedere
lo scioglimento di tale legame
( fatto salvo il diritto dell'Atleta alla rinuncia al tesseramento
).
Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra
società è impossibile,
limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra
le società sportive.
Le stesse norme organizzative delle federazioni hanno escluso,
ed ancora oggi continuano ad
escludere, un termine di scadenza del rapporto associativo,
vietando semplicemente però la
validità del recesso unilaterale da parte dell'atleta
indipendentemente dall'approvazione della
Società di appartenenza.
Tali dettami sono da ritenersi in assoluto contrasto con
i più elementari principi dell'ordinamento giuridico
pubblicistico in materia di libertà di associazione. Cosa avviene infatti al momento della "Stipula del
Tesseramento? ;
L'atleta istaura con l'Associàzione Sportiva un rapporto
contrattuale e contestualmente accetta
i regolamenti, le clausole ed i dettami imposti della relativa
Federazione.
E' fuor di dubbio dunque che quello che viene posto in essere
risulti un vero e proprio contratto
e quindi ricompreso dai dettami codicistici privatistici
e quindi competente al giudice di merito
ordinario.
Ma di contro "il rapporto istaurato tra l'atleta
e l'Associazione non può ritenersi esclusivamente
di natura associativa in quanto viene a presentarsi contestualmente
un rapporto di Natura
Atipica ( do ut des ) ;
infatti l'Associazione utilizza l'atleta per perseguire
i propri fini ed offre in contropartita al
contraente la possibilità ( che altrimenti non avrebbe
avuto ) di esercitare in forma organizzativa
( perchè sottoposto ai dettami delle Federazioni
) l'attività ludica - sportiva".
Le problematiche dunque ad oggi ricondotte al vincolo sportivo
di natura dilettantistico ancora
non vengono a risolversi a favore di quest'ultimo anche
se, per relationem, tutt'oggi si ritiene ovvia
l'applicazione della legge legge 18 novembre 1996 n.
586 per gli atleti professionistici.
Ciò nonostante tale istituto ancora vigente si continua
a tentare di far rientrare in una serie di istituti
che giustifichino ancora la sua esistenza ; così
si è ricondotto il vincolo sportivo nel patto di
non
concorrenza ovvero nel divieto di recesso unilaterale ed
ancora nella forma atipica di contratto
pocanzi riportato. Violazione dei Diritti indisponibili del tesserato ;
La nullità del Vincolo sportivo, per l'atleta tesserato
con la Società ovvero Associazione sportiva
affiliata ad una Federazione, è sancita già
dall' Art. 1418 c.c. in quanto in contrasto con le norme
imperative previste dall'ordinamento pubblico.
Nello specifico con ;
l' Art. 1 della Legge 23 Marzo 1981 n. 91 che recita
:
" l'esercizio dell'attività sportiva, sia
essa svolta in forma individuale
o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica
è libero".
L' Art. 18 della Costituzione che recita ;
" I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
senza autorizzazione
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...
"
Dal Comma 2 dell' Art. 24 del Codice Civile che recita
:
"L'Associato può sempre recedere dall' Associazione
[ 1373 c.c. ]
se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo
indeterminato..."
Dall' Art. 20 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo
del 1948 che recita:
"Nessuno può essere costretto a far parte
di una associazione... " [Cassaz.Civ. , Sez. 1, 14 del 1997, n. 4244
in Mass. giur. lav. 1998,18 ]
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