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Nel
Linguaggio Odierno si intendono per "Società
Sportive" tutti gli Enti a base associativa che operano
nel mondo
dello sport, e viene utilizzata alla stregua di “associazioni
sportive”. ( Es. AS ROMA )
La pecuilarità delle Società e delle Associazioni
sportive consiste nell'essere ritenute soggetti giuridici
aventi diritto tanto nell’ordinamento generale dello Stato
che in quello sportivo.
Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge
426 del 16 dicembre 1942, con la quale si istituisce
il
CONI con potere di riconoscere le suddette società che,
a loro volta, saranno senza fine di lucro e assoggettate
al CONI o, per delega, alle federazioni sportive.
Il non riconoscimento o la non affiliazione delle società,
comporta la rinuncia alla pratica agonistica ed ai vantaggi
di ordine fiscale previsti dall’inquadramento nell’organizzazione
ufficiale.
Attraverso queste associazioni, la pratica sportiva, si
inserisce in una serie di norme dell’ordinamento sportivo.
A loro volta, tramite l’affiliazione alle federazioni riconosciute
dal CONI, le associazioni
divengono soggetti
dell’ordinamento sportivo stesso. Tesseramento
ed affiliazione sono regolati dall’aspetto pubblicistico
delle federazioni, ricadono quindi sotto la giustizia amministrativa.
Le associazioni sportive ( soprattutto se ex Art 36 c.c.
) non sono tenute a costituirsi sotto una particolare
forma giuridica, salvo che non intendano stipulare contratti
con gli atleti.
Dato che queste associazioni non erano, e non dovrebbero
essere, a scopo di lucro, eventuali utili conseguiti
dovevano essere destinati al potenziamento dell’attività
sociale o in beneficenza e questo già prima
dell’emanazione della legge 91 del 1981.
L’unica autonomia residua era scegliere la destinazione
di eventuali utili societari.
Il problema che si pose fu soprattutto per le società calcistiche
formatesi sottoforma di s.p.a., in contrasto
(come fine) con quello della società sportiva.
Vale a dire una prettamente a fini di lucro e l’altra no-profit.
Il problema venne risolto con la legge n.91 del 1981 che
prendeva in considerazione la non remota eventualità
di un utile societario.
Per mezzo di questa riforma, le società sportive hanno potuto
reperire e gestire notevoli flussi finanziari.
Ricadono nella definizione di società professionistiche
solo quelle che risultano affiliate a Federazioni
che operano la distinzione dall’attività dilettantistica
da quella professionistica e, inoltre, stipulano
contratti con atleti professionisti.
Diviene a questo punto fondamentale inquadrare anche chi
è considerato sportivo professionista e, nella fattispecie,
è ritenuto tale colui il quale presta la sua attività
sportiva in forma continuativa, e dietro compenso derivante
da un contratto di lavoro con una società sportiva.
Naturalmente, il soggetto in questione, dovrà essere riconosciuto
da una
federazione sportiva della quale rispetterà il regolamento.
Ovviamente, le restanti, sono considerate
società dilettantistiche e non intrattengono rapporti con
atleti
professionisti e, ancor meno, perseguono fini di lucro.
Normalmente risultano costituite sottoforma di associazione
non riconosciuta.
Tuttavia, ultimamente, anche nel settore dilettantistico,
gli sport vengono esercitati con modalità sempre più affini
a
quelle degli sport professionistici, facendo prevalere la
componente economica su quella ideale.
Un altro punto importante, e direttamente imputabile a quanto
sopra esposto, è la questione del fallimento delle
società sportive professionistiche.
Anche se si è ormai approdati all’assoggettabilità di queste
ultime al fallimento.
Questo perché è innegabile l’attività imprenditoriale che
le sorregge. Tuttavia, anche prima che tale prassi
venisse a pieno titolo accolta, si era ben propensi al suo
utilizzo. Anche le società sportive dilettantistiche
che operano su modelli imprenditoriali e che si sono rivelate
insolventi, possono essere dichiarate fallite.
Le conseguenze che da ciò scaturiscono per gli associati
sono differenti dalla
norma e, nel dettaglio, il fallimento si estende ai soli
soci che hanno
partecipato alla divisione degli utili. Assieme alle Federazioni,
il CONI,
ha previsto l’esistenza di Enti minori, riconosciuti al
fine di promuovere lo
sport e le nuove discipline. Detti enti non assumono la
connotazione di
Ente pubblico, ed il loro ruolo è di promozione delle discipline
sportive in§
maniera prevalentemente ludica piuttosto che agonistica.
Fonte : www.nonsolofitness.it
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