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Riflessioni sui provvedimenti disciplinari della
giustizia sportiva |
Pubblicato da : Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 18 / 02 / 2010
Lo scandalo del calcio:
Le recenti vicende di Calciopoli, conclusesi con la decisione
della Commissione d'Appello Federale della FIGC e le conseguenti
polemiche che la stessa ha inevitabilmente suscitato per la
severità delle sanzioni inflitte, anche ad una società di
tipo commerciale operante nel mercato,impongono alcune riflessioni
sul gradi di pienezza della tutela che la giustizia sportiva
riesce a garantire alle squadre federate, alle società di
capitali che le gestiscono, ai loro dirigenti, ai giocatori
e ai tifosi e sulla possibilità di potersi rivolgere alla
giustizia statuale per assegnare tutela giurisdizionale a
quelle posizioni giuridiche soggettive dei singoli (di diritto
soggettivo e di interesse legittimo) che gli Organi della
Giustizia Sportiva, come è stato ampiamente dimostrato, possono,
col proprio agire, ledere mediante le proprie decisioni. 1)Ordinamento
sportivo e ordinamento statale: E' noto che il nostro ordinamento
statale conosce una serie di fenomeni associazionistici complessi
e di carattere collettivo (che possiedono i caratteri della
plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione)
considerati a tutti gli effetti degli ordinamenti giuridici
settoriali, dotati di una certa autonomia propria, seppure
operanti nel rispetto della supremazia dell'ordinamento statale,
per i quali è la stessa Costituzione a sancire e riconoscere
la legittimità di tale pluralismo (art.2 e 18 Costituzione).
Il Fenomeno associazionistico sportivo rientra a pieno titolo
nella categoria degli ordinamenti settoriali e in Italia è
costituito dal complesso sistema organizzativo che fa capo
al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), a sua volta
affiliato al CIO (Comitato Internazionale Olimpico). L'ordinamento
sportivo nazionale, perciò, ha la peculiarità di dover agire
in maniera conforme sia alle norme dell'ordinamento statale
di riferimento (oltre che dell'ordinamento comunitario, ma
sul punto meglio si dirà), che ai precetti dell'ordinamento
sportivo internazionale, secondo differenti gradi di autonomia
o di dipendenza. In questo quadro, si inserisce il sistema
della cosiddetta giustizia sportiva che rappresenta l'insieme
di tutti quegli istituti previsti dagli statuti e dai regolamenti
di ogni federazione preposti a dirimere le controversie che
nascono tra federazioni, associazioni di appartenenza e singoli
atleti, tutti soggetti questi che fanno parte dell'ordinamento
sportivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che, all'articolo
27 primo comma del Proprio Statuto, prevede che "i tesserati,
le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro
componenti che svolgono attività di carattere agonistico,
tecnico,organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per
l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente
Statuto e ogni altra norma federale". Da detta norma, discende
il cosiddetto vincolo di giustizia che fissa il principio
secondo cui i sopraelencati soggetti hanno l'obbligo di adire,
circa le questioni legate allo svolgimento dell'attività sportiva,
gli organi di giustizia sportiva ed accettare e rispettare
ogni norma o provvedimento federale. Ed infatti l'art.27,
sempre dello Statuto Federale, al successivo comma due, fissa
il principio secondo cui essi "in ragione della loro appartenenza
all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti
con la costituzione del rapporto associativo, accettano la
piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato
dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie
comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale
nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare
ed economico". Sennonché, il vincolo di giustizia, nei termini
anzidetti, ha in passato sollevato molteplici questioni di
legittimità costituzionale, ponendosi in contrasto con norme
di rango ad esso superiore. Ci si riferisce, in particolare,
all'art 24, primo comma , 103 primo comma e 113 commi primo
e secondo della Costituzione. Ciò richiede,quindi, l'introduzione
di un necessario distinguo tra le possibili controversie che
chiamano in causa gli organi di giustizia sportiva e quelle
per le quali si profila l'ammissibilità di ulteriore, diversa
tutela da parte degli organi giurisdizionali dello Stato,
anche avuto riguardo ai caratteri e ai limiti di operatività
dell'anzidetto vincolo di giustizia. In particolare, le controversie
riferibili alla giustizia sportiva si possono distinguere
in:1)tecniche, quando l'oggetto della contesa è relativo all'organizzazione
della gara e al suo regolare svolgimento; 2) disciplinari,
quando vengono emanati provvedimenti atti a reprimere comportamenti
in contrasto con i principi dell'attività sportiva; 3) economiche,
quando le controversie sono di natura patrimoniale o economica;
4)amministrative, quando vengono emanati provvedimenti volti
a precludere parzialmente o totalmente la partecipazione di
un soggetto nell'ambito dell'ordinamento sportivo o a impugnare
atti degli organi di governo delle federazioni. Detta necessaria
premessa dovrebbe consentire di giungere alla conclusione
che il vincolo di giustizia di cui si è detto non ha carattere
assoluto, ma la sua validità dovrà essere limitata alle sole
questioni rilevanti unicamente all'interno dell'ordinamento
sportivo e che ivi esauriscono i propri effetti e, quindi,
per rapporti non lesivi di posizioni giuridiche soggettive
(ossia non lesive di diritti soggettivi e interessi legittimi)
tutelati e disciplinati dall'ordinamento statale nei termini
sopra riferiti. Mentre le questioni di tipo tecnico, quelle
di cui al precedente punto 1, (si pensi alla omologazione
del risultato di una partita) non rilevano per l'ordinamento
giuridico statuale, è fuor di dubbio che rilevanza assumano
le questioni di tipo economico/patrimoniale e amministrativo,
seppure sorte in ambito sportivo e in questioni riferibili
in quell'ordinamento.
[ Continua
a pagina 2 ] |
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