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Riflessioni sui provvedimenti disciplinari della
giustizia sportiva |
Pubblicato da : Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 18 / 02 / 2010
Lo scandalo del calcio:
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Più problematico appare l'inquadramento delle questioni inerenti
i provvedimenti disciplinari (quelli tra cui rientrano le
decisioni della CAF). 2.Il conflitto tra la giustizia sportiva
e quella statuale: i provvedimenti disciplinari. Giudice ordinario
o Giudice Amministrativo? Il decreto legge n.220/2003 (decreto
salvacalcio). Sul punto, proprio con l'intento di definitivamente
risolvere la questione inerente al vincolo di giustizia e
ai suoi limiti, è intervenuto il Legislatore nazionale che,
con il noto decreto legge 19 Agosto 2003, n.220 (meglio noto
come decreto salvacalcio), convertito in legge 17 ottobre
2003, n.280, ha normato l'istituto in esame. Dall'esame dei
primi tre articoli del decreto citato, sembrerebbe che di
alcune controversie (quelle indicate alle lettere a e b del
primo comma dell'art.2) debba occuparsi la Giustizia sportiva
(si badi senza alcuna possibilità di ulteriore diversa tutela
da parte di altro Giudice statuale almeno stando alla lettera
del primo comma dell'art 3; il Giudice ordinario su può occupare
delle controversie inerenti a questioni sui rapporti patrimoniali
tra società, associazioni e atleti, mentre il Giudice amministrativo
(cui viene affidata giurisdizione, definita, esclusiva) avrebbe
titolo a conoscere le questioni inerenti ad atti del Coni
ovvero della Federazione che non fossero riservate (vedi lettere
a e b del comma 1 art.2 di cui sopra si è detto) alla giustizia
sportiva. Dal quadro normativo sopra evidenziato, emergono
talune perplessità di legittimità costituzionale dell'intera
disciplina posto che sembrerebbe che siano state espropriate
del loro Giudice naturale tutte quelle posizioni giuridiche
sostanziali, attinenti alle società, associazioni e atleti
federati, lese dagli effetti di una decisione di organi interni
della Federazione stessa che, da sempre, per giurisprudenza
pacifica e incontestata, sono invece ritenuti atti paritetici
e non autoritativi come meglio infra si preciserà. Ne consegue
che la previsione di un arretramento dello Stato e delle forme
di tutela giudiziaria immanente che Esso deve offrire ai suoi
cittadini e ai soggetti (anche economici) che lo compongono
costituisce atto di straordinaria violazione degli elementari
principi costituzionali di cui sopra si è detto. Paradossalmente,
infatti, prima facie, sembrerebbe che qualsiasi interpretazione
che si volesse eseguire sulla portata delle norme citate non
consenta di superare il limite, da quelle offerto, dell'assegnazione
di giurisdizione esclusiva del G.A alle sole questioni (non
avrebbe potuto, in effetti, essere diversamente anche alla
luce dei recentissimi orientamenti in simili ipotesi manifestati
dalla Corte Costituzionale che hanno come presupposto un atto
amministrativo del Coni ovvero della Federazione sportiva
sempre che, comunque ed in ogni caso, non siano sottoposte
già (la norma dice in maniera riservata quindi in forma esclusiva)
Ai sensi dell'art.2, al Giudice sportivo. Eppure, prendendo
le mosse da un generale principio giuridico interpretativo
secondo cui le norme giuridiche vanno interpretate alla luce
dei principi costituzionali nel senso che tra piu interpretazioni
possibili deve prevalere quella che non contrasti con i dettami
costituzionali, discende che, laddove il secondo comma dell'art.2
del decreto citato riferisce che le società hanno l'onere
di adire e non già che possono solo ricorrere al giudice sportivo
si attribuisce una competenza a conoscere certe vicende, ma
non già una giurisdizione esclusiva in capo alla Giustizia
sportiva, tanto è che ove il Legislatore ha assegnato e ripartito
la giurisdizione nell'art 3 lo ha fatto indicando ciò espressamente
anche nella rubrica della stessa norma, individuando le ipotesi
di giurisdizione speciale del GA. Può agevolmente concludersi,
per effetto della riferita esegesi interpretativa, che l'art.2
impone agli associati l'esigenza di previamente adire l'autorità
sportiva senza, però, ad un tempo, escludere che l'associato
possa rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Statale, non rinvenendosi
alcuna preclusione a riguardo nella norma considerata. E'
pur vero, in effetti, che l'art.3 disciplina i casi in cui
il Giudice Ordinario e quello Amministrativo intervengono
in fatti che possano incidere e coincidere con la Giustizia
sportiva, ma è altrettanto vero che, laddove ciò avviene per
il Giudice ordinario, la norma non può affatto dirsi tassativa
e categorica, ma dovrà intendersi in maniera esemplificativa
e generica. Laddove, cioè, essa prevede per i casi di rapporti
patrimoniali tra società, associazioni e atleti la Giurisdizione
ordinaria (ribadita a chiarissime lettere dalla citata sentenza
della Corte Costituzionale) ogni qual volta venisse in rilievo
una attività paritetica e non quindi autoritativa ( per cui
vi sarebbe la giurisdizione del Giudice Amministrativo nei
termini sopra esposti) può essere legittimamente esercitata
la forma di tutela giurisdizionale che costituzionalmente
è ad ognuno garantita. Non è un caso che all'articolo 1, il
Legislatore si sia preoccupato di riconoscere, da un lato,
l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale,
dall'altro però facendo espressa riserva nei casi di rilevanza
per l'ordinamento sportivo, cosi riespandendo i limiti della
Giurisdizione Ordinaria che, all'apparenza, l'articolo 2 del
citato decreto sembrava aver sacrificato e compresso in favore
di quella sportiva. D'altro canto, una lettura diversa della
norma rileverebbe un ulteriore profilo di costituzionalità
posto che violerebbe il principio di autonomia sancito dall'art.18
della Costituzione, imponendo un limite alla facoltà di scelta
del Giudice (Ordinario o Sportivo) a cui devolvere la cognizione
della controversia. Così, ricollegandosi a quanto sopra si
diceva, la lettura interpretativa fornita del decreto legge
n.220/2203 consente di superare le obiezioni di legittimità
costituzionale cui, diversamente, si esporrebbe e nuovamente
ridimensionando i limiti del vincolo di giustizia contenuti
nella clausola statutaria citata. (art.27). Infatti, nel riparto
delle materie di competenza tra giurisdizione sportiva e amministrativa,
il Legislatore non ha fatto altro che lasciare al Giudice
Sportivo le questioni di natura tecnica, a quello Ordinario
quelle economico/patrimoniali e disciplinari, lasciando alla
giurisdizione del Giudice Amministrativo solo ed esclusivamente
le controversie cosiddette amministrative, dove interviene
la spendita di una potestà pubblica e autoritativa nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali. Anzi, già lo si è detto,
il legislatore, preoccupato dell'esigenza di garantire il
rispetto dei principi costituzionali in materia, ha riaffermato
la Giurisdizione del Giudice Ordinario (almeno in relazione
alle controversie di carattere disciplinare, posto che quelle
tecniche hanno solo rilevanza interna e per quelle patrimoniali
ha riconosciuto espressamente la giurisdizione all'art. 3
del citato decreto) dettando un principio generale secondo
cui l'ordinamento statuale garantisce la propria tutela (giuridica)
in relazione a quelle situazioni giuridiche connesse con l'ordinamento
sportivo che siano rilevanti anche per l'ordinamento statuale
(ciò a dire per le quali si sia consumata una lesione di una
posizione giuridica di diritto soggettivo e interesse legittimo).
E che, nei provvedimenti disciplinari adottati di recente
dalla Caf per la vicenda cosiddetta di calciopoli vi sia detta
rilevanza, è del tutto pacifico. La quotazione in borsa della
società sportiva, i contratti per l'esclusività dei diritti
televisivi, le sponsorizzazioni a diverso titolo sono alcuni
esempi di situazioni giuridiche soggettive (diritto soggettivo)
di rilevanza connesse con l'ordinamento sportivo (ed, in particolare,
con la sanzione disciplinare disposta dalle Autorità Federali),
che legittimano la possibilità dei soggetti di adire gli organi
statali per chiedere tutela. 3 )Giurisdizione Ordinaria:profili
processuali. Una volta chiarito, quindi, che in relazione
alla sentenza della Caf in materia disciplinare è ammissibile
una tutela giurisdizionale del Giudice Ordinario si pongono
tre ordini di problemi di natura processuale: 1) il primo
attinente alla verifica dell'esaurimento degli eventuali gradi
della giustizia sportiva; 2) il secondo inerente ai limiti
del petitum e della causa pretendi; 3) il terzo ed ultimo,
relativo alla possibilità di ricorrere a misure cautelari.
a) Sotto il primo profilo, infatti, un problema pone la formulazione
dell'art.27, terzo comma, dello Statuto della Federazione
nella parte in cui stabilisce che " le controversie tra i
soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e le Federazioni,
per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni
di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza
della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa
e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per
lo sport presso il CONI.
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a Pagina 3 ] |
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