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: Nozioni : TERMINOLOGIA GIURIDICO SPORTIVA

Pubblicato da
: Dott. Abogado Fabio Maggesi
Data ; 22 / 06 / 2011


TERMINOLOGIA GIURIDICO SPORTIVA
IL TERMINE DIRITTO SPORTIVO


Il termine diritto sportivo ha ormai preso diversi significati.
Nel percorso storico che ha fatto il diritto sportivo in questi ultimi
decenni, i significati del termine "DIRITTO
SPORTIVO" hanno generalizzato ed alle volte inquadrato tale
definizione in un fitto sistema di accezioni che inquadrano
la materia ( specifica ) che oggi conosciamo e che molti
professionisti ne hanno fatto proprio vivere quotidiano.

E' infatti utilizzato nel linguaggio comune per identificare diverse
attività che non sempre sono da ritenersi inerenti al Diritto
( nel senso più stretto del termine )

Vero è che dal punto di vista strettamente tecnico – giuridico si
intende per diritto sportivo l’insieme delle norme di diritto che
disciplinano l’attività sportiva.

Le fonti di tali norme sono contenute negli Statuti e nei Regolamenti
delle Federazioni nazionali ( Es. FIGC ) o negli Statuti
e nei Regolamenti degli Enti di Promozione.
Fonti del diritto sportivo sono altresì lo Statuto ed il Regolamento
del CONI.
Nell’ambito del diritto sportivo, inoltre, troviamo norme tecniche.

Le stesse garantiscono il corretto svolgimento delle competizioni
sportive e molto spesso ( non potendo da sole ritenersi sufficienti )
sono affiancate dall'esperienza dei professionisti che
si obbligheranno ad attuarle.

Tra le fonti sono annoverate anche norme disciplinari che sanciscono
le sanzioni per gli sportivi che violano le norme tecniche.

Particolare rilevanza assume la complessa normativa antidoping
sanzionata dal Supporto Strutture Antidoping del CONI
( si Linka al Documento Tecnico attuativo del Codice Mondiale
Antidoping
per conoscienza dell'utente )

Le norme di diritto sportivo obbligano tutti i tesserati ( vedasi
per apprendere la materia l'articolo sul vincolo sportivo
presente all'interno del portale ),comunque,
indipendentemente dal fatto che questi svolgano un’attività
puramente dilettantistica, ludica oppure agonistica, al rispetto dei
dettami previsti ed imposti dalle fonti elencate dal presente
Articolo , dall'etica, dal buon costume e dalle norme
ordinarie civili e penali.

Tale definizione individua il diritto sportivo in senso stretto od oggettivo.

**
Esiste inoltre un’accezione più ampia del termine diritto sportivo.

Con la medesima accezione ci si riferisce anche alle controversie
latu sensu” sportive.
Ci riferiamo alle controversie scaturite tra diversi soggetti "Sportivi".

Sulla base di tale criterio è possibile individuare diverse ipotesi
infatti di controversie sportive:
controversie in cui nessuna delle parti è una istituzione sportiva
o un soggetto ad essa affiliato, ma vertente su ambiti connessi allo sport
controversie in cui in cui una sola delle è una istituzione sportiva;
controversie in cui una sola delle parti è un soggetto affiliato
ad una istituzione sportiva;
controversie in cui entrambe le parti sono istituzioni sportive o
soggetti affiliati ad istituzioni sportive.

Tali cause sono comunque originate dall’esercizio dell’attività sportiva
ma le controversie sportive vengono risolte mediante l’applicazione
del diritto comune e del diritto ordinario pur se applicato
con particolare riferimento al tipo di attività sportiva svolta.

Sono normalmente di competenza dei Collegi Arbitrali costituiti
secondo le modalità previste dagli Statuti e dai Regolamenti delle
Federazioni nazionali o dagli Enti di promozione.

Può trattarsi di controversie di tipo economico, di risarcimento
del danno, fra atleti e società di appartenenza e relative all’applicazione
dei contratti sportivi, oppure di cause relative alla responsabilità
nell’esercizio dell’attività sportiva ovvero cause relative a responsabilità
extracontrattuali etc...

A differenza delle precedenti accezioni, in questo casi, si tratta,
quindi, di un concetto di diritto sportivo in senso ampio
( ovvero soggettivo )

Infatti qui non si applicano le norme di diritto sportivo in senso
tecnico bensì norme di diritto comune
( in tema di obbligazione, adempimento, responsabilità
extracontrattuale, responsabilità contrattuale, etc.), ma trattasi
pur sempre di controversie che traggono origine esclusiva
dall’esercizio dell’attività sportiva o associativa da risolversi
considerando le particolarità che la singola attività sportiva presenta.

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