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REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA

Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997
Medicina dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive

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ART.6 (Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche)
1. La certificazione per l'espletamento delle attività sportive agonistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, è rilasciata esclusivamente dai medici specialisti in medicina dello sport, da liberi docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela Sanitaria delle attività sportive) siano essi:
a) medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche;
b) medici specialisti in medicina dello sport titolari o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport privati previsti dall'articolo 18 ed iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16;
c) medici specialisti in medicina dello sport titolari di studi di medicina dello sport previsti dall'articolo 19 ed iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16.
2. Per gli accertamenti sanitari relativi al rilascio della certificazione prevista al comma 1, l'atleta deve presentare il libretto sanitario sportivo di cui all'articolo 9.
3. Il medico certificante deve anche compilare una scheda di valutazione medico sportiva conforme ai modelli allegati al decreto del ministro della sanità 18 febbraio1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63, come modificato dal decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1983, n. 72.
4. Durante l'espletamento degli accertamenti di cui al comma 2 ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità si intende sospeso. Le richieste di ulteriori accertamenti vanno annotate sul libretto sanitario sportivo di cui all'articolo 9. Ove non vengano espletati gli accertamenti di cui al comma 2 e gli ulteriori accertamenti di cui al presente comma, va comunicata la sospensione entro 60 giorni dalla visita, all'azienda USL, alla società sportiva o alla federazione.
5. Le certificazioni devono indicare anche l'ambulatorio o lo studio presso il quale è stata effettuata la visita.
6. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto prestazioni di natura medico legale.
ART.7 (Tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche)
1. La certificazione per l'espletamento delle attività sportive non agonistiche di cui all'articolo 2, comma 2, è rilasciata, ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti e dell'articolo 2 del D.M. 28 febbraio 1983, dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta.
2. La certificazione può essere rilasciata, su richiesta dell'utente ed a spese dello stesso, anche dagli specialisti in medicina dello sport iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16.
3. Il medico, in caso di motivato sospetto clinico, ha facoltà di stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti specialistici integrativi.
4. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata, in seguito a visita medica e ad eventuali accertamenti giudicati utili dal medico, i quali devono essere annotati su apposite schede, conservate dal medico per almeno tre anni. La certificazione di cui al comma 1 ha valore medico legale a tutti gli effetti.
ART.8 (Tutela sanitaria degli sportivi portatori di handicap)
1. La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte dei portatori di handicap, deve essere corredata da certificazione o cartella clinica rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti la patologia responsabile dell'handicap.
2. La certificazione viene rilasciata dai medici operanti presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).
3. La certificazione di idoneità per i soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione Italiana Sport Disabili.
4. L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.
5. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto prestazioni di natura medico-legale.

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