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REGIONE
LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA
Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e
pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997 |
Medicina
dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive
... Continua
ART.6 (Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche)
1. La certificazione per l'espletamento delle attività sportive
agonistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, è rilasciata
esclusivamente dai medici specialisti in medicina dello
sport, da liberi docenti in medicina dello sport o da medici
in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge
26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela Sanitaria delle attività
sportive) siano essi:
a) medici specialisti in medicina dello sport dipendenti
o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello
sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche;
b) medici specialisti in medicina dello sport titolari o
comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport
privati previsti dall'articolo 18 ed iscritti all'elenco
regionale di cui all'articolo 16;
c) medici specialisti in medicina dello sport titolari di
studi di medicina dello sport previsti dall'articolo 19
ed iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16.
2. Per gli accertamenti sanitari relativi al rilascio della
certificazione prevista al comma 1, l'atleta deve presentare
il libretto sanitario sportivo di cui all'articolo 9.
3. Il medico certificante deve anche compilare una scheda
di valutazione medico sportiva conforme ai modelli allegati
al decreto del ministro della sanità 18 febbraio1982 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63, come modificato
dal decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1983, n.
72.
4. Durante l'espletamento degli accertamenti di cui al comma
2 ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità
si intende sospeso. Le richieste di ulteriori accertamenti
vanno annotate sul libretto sanitario sportivo di cui all'articolo
9. Ove non vengano espletati gli accertamenti di cui al
comma 2 e gli ulteriori accertamenti di cui al presente
comma, va comunicata la sospensione entro 60 giorni dalla
visita, all'azienda USL, alla società sportiva o alla federazione.
5. Le certificazioni devono indicare anche l'ambulatorio
o lo studio presso il quale è stata effettuata la visita.
6. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni
effetto prestazioni di natura medico legale.
ART.7 (Tutela sanitaria delle attività sportive non
agonistiche)
1. La certificazione per l'espletamento delle attività sportive
non agonistiche di cui all'articolo 2, comma 2, è rilasciata,
ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti e dell'articolo
2 del D.M. 28 febbraio 1983, dai medici di medicina generale
e dai medici specialisti pediatri di libera scelta.
2. La certificazione può essere rilasciata, su richiesta
dell'utente ed a spese dello stesso, anche dagli specialisti
in medicina dello sport iscritti all'elenco regionale di
cui all'articolo 16.
3. Il medico, in caso di motivato sospetto clinico, ha facoltà
di stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti specialistici
integrativi.
4. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata, in
seguito a visita medica e ad eventuali accertamenti giudicati
utili dal medico, i quali devono essere annotati su apposite
schede, conservate dal medico per almeno tre anni. La certificazione
di cui al comma 1 ha valore medico legale a tutti gli effetti.
ART.8 (Tutela sanitaria degli sportivi portatori
di handicap)
1. La richiesta di certificazione per l'espletamento di
attività sportive da parte dei portatori di handicap, deve
essere corredata da certificazione o cartella clinica rilasciata
da una struttura pubblica o privata, che attesti la patologia
responsabile dell'handicap.
2. La certificazione viene rilasciata dai medici operanti
presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a) e b).
3. La certificazione di idoneità per i soggetti portatori
di handicap deve fare riferimento alle attività sportive
adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti
della Federazione Italiana Sport Disabili.
4. L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta,
ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio
altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento
delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche
biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva
da svolgere.
5. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni
effetto prestazioni di natura medico-legale.
Continua... |
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