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Tutela Sanitaria Sportiva
DirittoSport
REGIONE
LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA
Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997 e
pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997
Medicina
dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive
ART.9 (Libretto sanitario sportivo)
1. L'Assessorato competente in materia sanitaria predispone un
modello di libretto sanitario sportivo personale ad uso medico-sportivo,
valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della
visita di cui all'articolo 6, comma 1, e sul quale il medico certificante
l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare: a)
le generalità dell'atleta;
b) lo sport praticato;
c) la data della visita di idoneità;
d) gli accertamenti eseguiti e richiesti;
e) l'esito finale della visita;
f) le visite di controllo;
g) la data dell'effettuazione della vaccinazione antitetanica;
h) la società sportiva di appartenenza;
i) il timbro della struttura pubblica o il timbro con il numero
dell'elenco regionale e la firma.
2. Il libretto sanitario sportivo è strettamente personale ed
è consegnato dalla società o organizzazione sportiva all'atleta
all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra
società il libretto sanitario segue l'atleta.
3. Alla stampa ed alla distribuzione dei libretti sanitari sportivi
provvedono le società sportive od il CONI in conformità al modello
definito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge,
dalla Regione.
4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione
del libretto sanitario sportivo.
5. Il libretto è ritirato dallo specialista all'atto della visita
e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei
dati previsti.
ART.10 (Idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. Ai soggetti riconosciuti idonei alla pratica sportiva agonistica
viene rilasciato in duplice copia il certificato di idoneità di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo il modello di cui all'allegato
3 del D.M. sanità 18 febbraio 1982 come modificato dal D.M. sanità
28 febbraio 1983.
2. I certificati sono consegnati:
a) all'atleta;
b) all'azienda USL di appartenenza, la quale provvede ad istituire
un apposito archivio.
3. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico sulla
scheda di valutazione medico-sportiva di cui all'articolo 6, comma
3, relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere
conservata per almeno cinque anni.
4. La presentazione da parte dell'atleta del certificato di idoneità
è condizione indispensabile per la partecipazione dell'attività
agonistica.
5. Il medico visitatore invia all'Azienda USL di competenza, semestralmente,
una lista delle visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica comprendente il nome, lo sport
per cui è stata richiesta la visita, la data e l'esito. L'Azienda
USL trasmette i dati all'Osservatorio Epidemiologico regionale,
ai fini della conoscenza epidemiologica delle principali patologie
e cause di non idoneità.
ART.11 (Non idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. La non idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve risultare
a seguito degli accertamenti sanitari svolti.
2. L'esito negativo, con l'indicazione della diagnosi posta a
base del giudizio, viene comunicato entro cinque giorni:
a) all'interessato;
b) all'Azienda USL di residenza;
c) all'Assessorato regionale competente in materia sanitaria.
3. Alla società sportiva e alla federazione di appartenenza viene
comunicato il solo esito negativo.
4. Sulla conservazione della documentazione sanitaria si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 10.
5. Nel certificato di non idoneità deve essere indicata la facoltà
di presentare ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla
Commissione medica regionale di cui all'articolo 13.
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