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alla nostra realtà, richieda o necessiti di consulenza
in diritto, in contrattualistica sportiva, di rappresentanza
nonchè necessiti di operazioni di intervento dal punto
di vista fisico, atletico o fisioterapico.
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Fisioterapisti, Fisiatri, Professori e Docenti,
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Lo Staff, che contraddistingue il progetto DirittoSport, è
in grado di seguire il processo satisfattivo di chiunqe
intenda affiancarsi alla nostra struttura.
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la nostra realtà è possibile contattarci agli indirizzi
presenti nel portale.
Tutela Sanitaria Sportiva
DirittoSport
REGIONE
LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA
Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997 e
pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997
Medicina
dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive
ART.12 (Ricorso avverso il giudizio di non idoneità sportiva
agonistica)
1. Gli interessati, avverso il giudizio di non idoneità di cui
all'articolo 11, possono ricorrere entro 30 giorni dalla notifica,
alla Commissione medica regionale di cui all'articolo 13, che
acquista la documentazione sanitaria, decide definitivamente previa
eventuale integrazione degli accertamenti.
2. La decisione della Commissione viene inviata, a cura del segretario,
con raccomandata A.R., all'interessato ed agli altri destinatari
di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 e al medico che ha formulato
il giudizio di non idoneità.
3. Gli interessati, durante le fasi del ricorso, possono a loro
spese, farsi assistere da un medico di fiducia.
ART. 13 (Commissione medica regionale - Ricorsi)
1. La Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi
di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'articolo
6 del D.M. 18 febbraio 1982, così come modificato dal D.M. 28
febbraio 1983, è nominata con delibera della Giunta regionale
su proposta dell'assessore competente in materia sanitaria, dura
in carica cinque anni ed è composta da:
a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che
svolge anche le funzioni di presidente;
b) un medico specialista o docente in medicina interna o materie
equivalenti;
c) un medico specialista o docente in cardiologia;
d) un medico specialista o docente in ortopedia;
e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle
assicurazioni.
2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che
partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente
effettivo.
3. Un funzionario regionale, preferibilmente in servizio presso
la struttura competente in materia di tutela sanitaria delle attività
sportive, designato dall'Assessore competente in materia sanitaria,
svolge le funzioni di segretario della Commissione.
4. La struttura regionale competente in materia di tutela sanitaria
delle attività sportive funge da supporto amministrativo alla
Commissione medica regionale per i ricorsi, ricevendo i certificati
di non idoneità sportiva agonistica che vengono sottoposti all'esame
della Commissione.
5. La Commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare,
può avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione
inerente al caso specifico e, ove ritenuto necessario, può disporre
che il ricorrente sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari
presso strutture pubbliche.
6. Ai componenti, ai consulenti ed al segretario, spettano i compensi
previsti dalla vigente normativa regionale per ogni giornata effettiva
di presenza alle sedute della Commissione.
ART.14 (Controlli anti-doping)
1. I controlli antidoping sono svolti in conformità alle normative
internazionali e nazionali vigenti in materia.
2. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il
controllo.
3. Per quelle strutture sportive che risultino favorire l'uso
di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 21 fino alla decadenza della licenza di esercizio.
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