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Tutela Sanitaria Sportiva

DirittoSport

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA

Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997

Medicina dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive

... Continua

ART.12 (Ricorso avverso il giudizio di non idoneità sportiva agonistica)
1. Gli interessati, avverso il giudizio di non idoneità di cui all'articolo 11, possono ricorrere entro 30 giorni dalla notifica, alla Commissione medica regionale di cui all'articolo 13, che acquista la documentazione sanitaria, decide definitivamente previa eventuale integrazione degli accertamenti.
2. La decisione della Commissione viene inviata, a cura del segretario, con raccomandata A.R., all'interessato ed agli altri destinatari di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 e al medico che ha formulato il giudizio di non idoneità.
3. Gli interessati, durante le fasi del ricorso, possono a loro spese, farsi assistere da un medico di fiducia.

ART. 13 (Commissione medica regionale - Ricorsi)
1. La Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'articolo 6 del D.M. 18 febbraio 1982, così come modificato dal D.M. 28 febbraio 1983, è nominata con delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia sanitaria, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
b) un medico specialista o docente in medicina interna o materie equivalenti;
c) un medico specialista o docente in cardiologia;
d) un medico specialista o docente in ortopedia;
e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
3. Un funzionario regionale, preferibilmente in servizio presso la struttura competente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, designato dall'Assessore competente in materia sanitaria, svolge le funzioni di segretario della Commissione.
4. La struttura regionale competente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive funge da supporto amministrativo alla Commissione medica regionale per i ricorsi, ricevendo i certificati di non idoneità sportiva agonistica che vengono sottoposti all'esame della Commissione.
5. La Commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare, può avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico e, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso strutture pubbliche.
6. Ai componenti, ai consulenti ed al segretario, spettano i compensi previsti dalla vigente normativa regionale per ogni giornata effettiva di presenza alle sedute della Commissione.

ART.14 (Controlli anti-doping)
1. I controlli antidoping sono svolti in conformità alle normative internazionali e nazionali vigenti in materia.
2. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo.
3. Per quelle strutture sportive che risultino favorire l'uso di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 21 fino alla decadenza della licenza di esercizio.

Continua...
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