Siamo una rete di Imprenditori,
Professionisti e Sportivi compententi nel Settore.Ognuno dei professionisti
compententi nella propria sfera di operatività è
in grado di soddisfare le esigenze di chiunque, avvicinandosi
alla nostra realtà, richieda o necessiti di consulenza
in diritto, in contrattualistica sportiva, di rappresentanza
nonchè necessiti di operazioni di intervento dal punto
di vista fisico, atletico o fisioterapico.
Nel Team sono presenti Avvocati, Procuratori, Medici, Preparatori,
Fisioterapisti, Fisiatri, Professori e Docenti,
Dottore in Legge e cultori della materia.
Lo Staff, che contraddistingue il progetto DirittoSport, è
in grado di seguire il processo satisfattivo di chiunqe
intenda affiancarsi alla nostra struttura.
Per qualsivoglia richiesta di natura sportiva o per conoscere
la nostra realtà è possibile contattarci agli indirizzi
presenti nel portale.
Tutela Sanitaria Sportiva
DirittoSport
REGIONE
LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA
Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997 e
pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997
Medicina
dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive
ART. 15 (Obblighi degli enti sportivi)
1. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive sono
tenute sotto la propria responsabilità a subordinare il tesseramento
di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche
e non agonistiche, agli accertamenti ed alle certificazioni di
cui agli articoli 6 e 7. Sono tenute inoltre a conservare i certificati
dei propri tesserati e ad esibirli su richiesta dell'Azienda USL
in caso di controllo.
2. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive che
organizzino manifestazioni pubbliche a partecipazione libera,
concernenti attività ludico-motorie o sportive sono tenute ad
assicurare a proprie spese adeguati servizi di assistenza medica
e di pronto soccorso, secondo le disposizioni delle federazioni.
ART.16 (Elenco degli specialisti in medicina dello sport)
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia
di sanità l'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti
presso gli ambulatori privati e gli studi privati di cui agli
articoli 18 e 19. Ad ognuno degli specialisti è assegnato un codice
identificativo regionale.
2. L'elenco di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli ambulatori
e/o degli studi privati di cui lo specialista è titolare, anche
in forma di associato.
3. Gli interessati presentano all'Assessorato competente in materia
sanità, tramite le Aziende USL, domanda di iscrizione all'elenco
di cui al comma 1. La domanda deve essere corredata dalla documentazione
attestante il possesso della specializzazione in medicina dello
sport e deve, tra l'altro, contenere l'indicazione degli ambulatori
e/o degli studi presso i quali lo specialista opera e delle relative
autorizzazioni.
4. Gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzati
a rilasciare le certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 con
le modalità contenute negli stessi articoli.
5. L'elenco degli specialisti in medicina dello sport è annualmente
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. L'accertamento di eventuali incompatibilità compete all'Azienda
USL che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e al
titolare della struttura privata ai fini dell'adozione dei provvedimenti
conseguenti volti a sanare la situazione di incompatibilità pena
la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.
ART.17 (Tariffe per la certificazione medico sportiva)
1. Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui agli
articoli 6, 7 e 8 conformemente a quanto disposto dall'articolo
8, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministro
della Sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CT/643 sono quelle stabilite
dalla Regione d'intesa con il Ministero della Sanità, con il CONI
e la FNOMCeO. 2. L'onere delle tariffe di cui al comma 1 è a totale
carico del richiedente.
ART.18 (Ambulatorio di medicina dello sport)
1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende la struttura
presso la quale sono eseguiti, oltre alle visite per l'accertamento
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, gli accertamenti
specialistici integrativi, test da sforzo massimale e le visite
per portatori di handicaps.
2. L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere autorizzato
ai sensi delle leggi vigenti e deve possedere le attrezzature
strumentali di cui all'allegato A.
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