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compententi nella propria sfera di operatività è
in grado di soddisfare le esigenze di chiunque, avvicinandosi
alla nostra realtà, richieda o necessiti di consulenza
in diritto, in contrattualistica sportiva, di rappresentanza
nonchè necessiti di operazioni di intervento dal punto
di vista fisico, atletico o fisioterapico.
Nel Team sono presenti Avvocati, Procuratori, Medici, Preparatori,
Fisioterapisti, Fisiatri, Professori e Docenti,
Dottore in Legge e cultori della materia.
Lo Staff, che contraddistingue il progetto DirittoSport, è
in grado di seguire il processo satisfattivo di chiunqe
intenda affiancarsi alla nostra struttura.
Per qualsivoglia richiesta di natura sportiva o per conoscere
la nostra realtà è possibile contattarci agli indirizzi
presenti nel portale.
Tutela Sanitaria Sportiva
DirittoSport
REGIONE
LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA
Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997 e
pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997
Medicina
dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive
ART.19 (Studio di medicina dello sport)
1. Per studio di medicina dello sport si intende la struttura
presso la quale sono eseguite oltre alle visite per l'idoneità
alla pratica sportiva agonistica, solo gli accertamenti di base
quali la spirometria e l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.
2. Lo studio di medicina dello sport deve possedere gli stessi
requisiti strutturali dello studio medico nonché le attrezzature
strumentali di cui all'allegato B.
ART.20 (Vigilanza e controllo)
1. Le Aziende USL effettuano ispezioni, almeno una volta ogni
due anni.
2. In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge
o di altre norme vigenti in materia, su proposta dell'Azienda
USL, la Regione diffida lo specialista in medicina dello sport,
iscritto all'elenco di cui all'articolo 16, ad adeguarsi entro
un congruo termine, scaduto il quale ordina la cancellazione dello
specialista dall'elenco. Diffida altresì la struttura inadempiente,
ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale, revoca
l'autorizzazione.
3. E' istituito un comitato tecnico-consultivo per la medicina
dello sport composto da:
a) due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto
scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello
sport);
b) un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo
regionale;
c) due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport
liberi professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base
delle indicazioni delle Associazioni più rappresentative sul territorio
regionale,
d) un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI;
e) un rappresentante designato su base regionale, dal CONI.
4. Il Comitato di cui al comma 3 ha il compito di fornire pareri
in merito alle attività svolte presso le strutture di medicina
dello sport anche ai fini della vigilanza e del controllo. Con
deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità
per il funzionamento del Comitato.
ART.21 (Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 e all'articolo
15, comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l'irrogazione
della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni.
2. Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative
e le relative procedure sono quelle previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive
modificazioni.
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